Testo vigente
LEGGE REGIONALE 03 aprile 2013, n. 5
Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno
( B.U. 11 aprile 2013, n. 24 )
La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita’
Sommario
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Competenze della Regione)
Art. 3 (Funzioni amministrative)
Art. 4 (Centro sperimentale di tartuficoltura)
Art. 5 (Consorzi volontari)
Art. 6 (Associazioni di tartufai e di tartuficoltori)
Art. 7 (Attività di cerca dei tartufi)
Art. 8 (Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi)
Art. 9 (Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi)
Art. 10 (Divieti)
Art. 11 (Cerca o raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio)
Art. 12 (Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi)
Art. 13 (Tassa di concessione regionale)
Art. 14 (Autorizzazione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali)
Art. 15 (Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi)
Art. 16 (Classificazione delle tartufaie)
Art. 17 (Riconoscimento delle tartufaie)
Art. 18 (Utilizzazione di piante micorrizate)
Art. 19 (Vigilanza)
Art. 20 (Sanzioni)
Art. 21 (Disposizioni finanziarie)
Art. 22 (Norme transitorie e finali)
Art. 23 (Abrogazioni)
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell’ambiente naturale in cui i tartufi si
riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio. La Regione
promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della tartuficoltura,
in quanto attività agricola, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.
2. La presente legge disciplina, in particolare, la cerca, la raccolta, il commercio e la coltivazione dei tartufi.
Art. 2
(Competenze della Regione)
1. La Regione adotta atti di indirizzo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione della tartuficoltura.
2. In particolare, la Regione promuove interventi volti:
a) alla conservazione, ripristino e potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate anche mediante la messa
a dimora delle piante tartufigene;
b) alla valorizzazione delle associazioni dei tartufai, di quelle dei tartuficoltori e dei consorzi volontari per la tutela e lo
sviluppo del tartufo;
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c) alla conservazione e alla diffusione degli ecotipi locali di tartufo;
d) allo studio e alla conoscenza dei fattori ecologici che consentono la conservazione delle biodiversità degli ambienti
ove si sviluppa il tartufo;
e) alla sperimentazione e alla definizione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio
anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
f) all’implementazione della produzione dei vivai regionali di piante micorrizate idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
g) al sostegno delle potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e
commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e di percorsi gastronomici
dedicati.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione
assembleare, stabilisce:
a) i criteri, le modalità e gli orari per l’esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
b) le modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di revoca dell’abilitazione e dell’autorizzazione per l’esercizio
della cerca e della raccolta dei tartufi, nonché di quella di cui all’articolo 14;
c) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva delle tartufaie così come classificate ai sensi della
presente legge;
d) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all’articolo 17;
e) i criteri e le modalità per la produzione e la certificazione delle piante micorrizate e per il riconoscimento degli
organismi di cui all’articolo 18;
f) le linee guida relative alle tecniche di coltivazione nonché alle cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate,
così come classificate e riconosciute ai sensi della presente legge;
g) i criteri e le modalità per l’istituzione dell’elenco delle tartufaie coltivate e controllate;
h) i criteri e le modalità per il versamento alla Regione della tassa di concessione di cui all’articolo 13 e per la
comunicazione dei dati di cui all’articolo 19;
i) i criteri e le modalità per l’assegnazione agli enti competenti delle risorse di cui al comma 4 dell’articolo 13.
Art. 3
(Funzioni amministrative)
1. Ai fini della presente legge per “enti competenti” all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di cerca e
raccolta dei tartufi si intendono le Province e le Comunità montane per i territori di propria competenza.
Art. 4
(Centro sperimentale di tartuficoltura)
1. Il Centro sperimentale di tartuficoltura della Regione, con sede a Sant’Angelo in Vado, svolge le seguenti funzioni:
a) supporto tecnico-scientifico nelle fasi di produzione, controllo e certificazione delle piantine tartufigene micorrizate,
prodotte nei vivai regionali ed impiantate nella regione;
b) sperimentazione delle tecniche vivaistiche per la produzione di piantine tartufigene, delle pratiche colturali per la
tartuficoltura e delle operazioni funzionali alla tutela e alla salvaguardia degli habitat naturali;
c) divulgazione, consulenza ed assistenza tecnica ad operatori e tartuficoltori;
d) rilascio del parere di cui all’articolo 9, comma 2;
e) analisi della specie dei tartufi in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche.
Art. 5
(Consorzi volontari)
1. I titolari di aziende agricole e forestali e coloro che a qualsiasi titolo conducono tartufaie, compresi i Comuni e le
Comunità montane, possono costituire consorzi per la difesa e la valorizzazione del tartufo, per la raccolta e la
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commercializzazione nonché per l’impianto di nuove tartufaie.
2. I consorzi di cui al comma 1, possono procedere alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di
competenza, ai sensi dell’articolo 17.
Art. 6
(Associazioni di tartufai e di tartuficoltori)
1. I tartufai e i tartuficoltori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di
salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono realizzare interventi di promozione, di tutela e di valorizzazione
commerciale del tartufo, sostenuti dalla Regione o da altri enti pubblici.
Art. 7
(Attività di cerca dei tartufi)
1. Ai fini della presente legge costituisce attività di cerca del tartufo la condotta finalizzata all’individuazione dei siti
ritenuti idonei alla presenza del tartufo con qualsiasi mezzo destinato allo scopo.
Art. 8
(Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi)
1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate dal raccoglitore abilitato con l’ausilio di uno o due cani.
2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto” o “vanghella”, entrambi di lunghezza compresa
tra cinquanta e ottanta centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a
sette centimetri nella sua larghezza massima.
Art. 9
(Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi)
1. La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie coltivate o controllate, sono consentite
esclusivamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge.
2. In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, gli enti competenti,
sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, che potrà avvalersi della
collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, possono apportare variazioni ai periodi stabiliti ai sensi del comma 1 o
vietare la cerca e la raccolta. Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone
interessate.
3. Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi.
Art. 10
(Divieti)
1. Sono in ogni caso vietati:
a) la cerca o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma
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3, lettera a);
b) la raccolta dei tartufi non maturi o avariati;
c) la cerca o la raccolta dei tartufi effettuata mediante lavorazione andante del terreno;
d) la cerca o la raccolta dei tartufi al di fuori dei periodi stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge;
e) la cerca o la raccolta dei tartufi con l’esclusivo utilizzo del cane senza l’ausilio dei mezzi di cui all’articolo 8, comma
2;
f) la cerca o la raccolta dei tartufi esercitata senza l’abilitazione di cui all’articolo 12, o in mancanza del versamento
della tassa di cui all’articolo 13 o senza l’autorizzazione di cui all’articolo 14;
g) la detenzione, la commercializzazione o la somministrazione, sotto ogni forma, con la denominazione “tartufo”, di
specie di tartufo diverse da quelle elencate nell’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);
h) l’acquisto, la detenzione, l’utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi da parte di commercianti ed esercenti
attività di somministrazione di alimenti e bevande ancorché di specie ammesse alla raccolta fuori dei periodi consentiti.
Art. 11
(Cerca o raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio)
1. Il Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado, gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono
procedere in qualunque momento, previa apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura della Giunta
regionale competente in materia, alla raccolta di tartufi e di funghi ipogei per scopi didattici e scientifici.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso, in capo al richiedente, dell’abilitazione di cui all’articolo
12.
Art. 12
(Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi)
1. L’attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti secondo le
modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2.
2. L’abilitazione è concessa mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità a seguito di superamento di apposito
esame.
3. L’abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.
4. L’età minima per ottenere l’abilitazione di cui al comma 1 è stabilita in quattordici anni. I minori di anni quattordici
possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.
Art. 13
(Tassa di concessione regionale)
1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all’articolo 12 è istituita, ai sensi dell’articolo 17
della legge 752/1985, una tassa di concessione regionale per l’abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, nella
misura di euro 92,96 prevista al numero d’ordine 27 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione
della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).
2. La tassa è versata, prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio,
direttamente alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2.
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3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli
organi preposti alla vigilanza. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di
loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell’articolo 4 della legge 752/1985
, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è riversato agli enti competenti, per l’esercizio delle funzioni previste
all’articolo 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale
20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).
Art. 14
(Autorizzazione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali)
1. L’autorizzazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ha validità annuale ed
è rilasciata dagli enti competenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2.
2. Gli enti competenti rilasciano l’autorizzazione per l’esercizio della cerca e della raccolta di tartufi nelle aree del
demanio forestale regionale ricomprese nel proprio territorio. Nel caso di tartufaie ricomprese nel territorio di due o più
enti competenti, l’abilitazione è rilasciata dall’ente sul cui territorio insiste la parte prevalente della tartufaia.
3. Entro il mese antecedente al periodo di raccolta della specie prevalente presente nel proprio territorio, gli enti
competenti stabiliscono il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero è determinato
tenendo conto dell’esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire la riproduzione del tartufo.
4. Per la specifica ricerca e raccolta del tartufo “albidum pico” o “bianchetto” nel periodo consentito e limitatamente
all’intera foresta demaniale regionale “Le Cesane” sono rilasciati permessi non limitati ad un numero prestabilito per le
specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo.
Art. 15
(Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi)
1. La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia
esercitato il diritto di riserva da parte degli aventi diritto, tramite l’affissione di tabelle secondo quanto stabilito
dall’articolo 17.
2. Ai fini della presente legge, i prati-pascolo e le superfici destinate a pascolo sono considerate superfici coltivate
limitatamente alla porzione di superficie con la presenza di bestiame.
3. I privati non possono apporre tabelle a distanze inferiori a quattro metri dalle proprietà demaniali quali alvei, piano e
scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
4. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto.
Art. 16
(Classificazione delle tartufaie)
1. Le tartufaie possono essere naturali, controllate o coltivate.
2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi compresa la pianta singola, che
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produce spontaneamente tartufi.
3. Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali sono da ricomprendere
anche eventuali operazioni di incremento.
4. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, di nuova realizzazione, con piante tartufigene, la cui
micorrizazione sia certificata o in cui sia comunque comprovata la produzione di tartufi, disposte con sesto regolare, di
densità non inferiore a cento piante per ettaro e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti.
5. Nelle tartufaie controllate e coltivate, individuate ai sensi dei commi 3 e 4, è ammessa la realizzazione di recinzioni
con sostegni infissi al suolo, in legno o metallo, che non prevedono la realizzazione di manufatti edilizi, anche qualora
ricadano negli ambiti di tutela del Piano paesaggistico ambientale regionale.
Art. 17
(Riconoscimento delle tartufaie)
1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all’articolo 3 della legge 752/1985 sono soggette al riconoscimento secondo i
criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. L’ente competente rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, con l’obbligo per gli
aventi diritto di identificarle con apposite tabelle.
3. Nel caso di tartufaia controllata, gli interventi per migliorare l’efficienza produttiva della preesistente tartufaia naturale
devono essere eseguiti senza alterare o distruggere gli equilibri dell’ecosistema nel suo complesso.
4. Le attestazioni di cui al comma 2 hanno validità quinquennale, in caso di tartufaie controllate e decennale, in caso di
tartufaie coltivate. Il rinnovo avviene su richiesta dell’interessato per la stessa durata. La mancata esecuzione e
rispondenza degli interventi previsti comporta la revoca dell’attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o
coltivata.
5. Alla revoca consegue l’obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre quindici
giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
6. Gli enti competenti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l’elenco
delle tartufaie controllate e coltivate, in corso di validità, per le quali è stata rilasciata l’attestazione di riconoscimento.
Art. 18
(Utilizzazione di piante micorrizate)
1. Le piante micorrizate utilizzate per la realizzazione di tartufaie coltivate o controllate devono possedere l’indicazione
del vivaio di approvvigionamento e la attestazione del fornitore dalla quale risulti che tali piante sono micorrizate con la
specie di tartufo indicata; qualora non sia possibile ottenere tale attestazione le piante, prima della messa a dimora per
costituire l’impianto, sono certificate dagli organismi riconosciuti dalla Regione.
Art. 19
(Vigilanza)
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all’articolo 11 del
d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati), nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n.
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29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. Le analisi morfologiche dei campioni di prodotto sequestrato, sono effettuate dall’Agenzia per i servizi nel settore
agroalimentare delle Marche (ASSAM), tramite il Centro sperimentale di tartuficoltura.
3. Le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufi hanno l’obbligo di comunicare
annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello
stesso, sulla base di risultanze contabili.
4. Le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2.
Art. 20
(Sanzioni)
1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria per i
reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria e
comporta la confisca del prodotto.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e
massimi indicati:
a) cerca o raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione o autorizzazione o in mancanza del versamento della tassa
regionale: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
b) cerca o raccolta durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a): da
euro 516,00 a euro 2.582,00;
c) cerca o raccolta con modalità difformi da quelle previste dalla presente legge: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
d) cerca o raccolta nelle zone controllate e coltivate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
e) raccolta o detenzione di tartufi non maturi: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
f) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
g) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse senza il rispetto delle
modalità prescritte dall’articolo 7 della legge 752/1985: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
h) commercio e somministrazione dei tartufi non maturi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo
8 della legge 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
i) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della
legge 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515,516,517 bis e 517 quater del codice
penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
l) assenza o errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo quanto previsto
dall’articolo 19, comma 4: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
m) violazione del divieto di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;
n) violazione del divieto di cui all’articolo 10, comma 1, lettera h): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.
3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione
amministrativa di una somma da euro 52,00 a euro 516,00.
4. Le violazioni di cui al comma 2, lettere g), h), i), m) e n) comportano la sospensione dell’attività commerciale e
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande fino a due anni.
5. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) comportano la sospensione da uno a due anni
dell’abilitazione o l’impossibilità di ottenerla per il medesimo periodo nel caso in cui tale documento non sia stato
acquisito. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la revoca dell’abilitazione o il diniego permanente all’acquisizione.
6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 sono raddoppiate.
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7. Gli enti competenti esercitano le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge e svolgono le procedure per la confisca e per lo smaltimento del prodotto, nonché per la custodia del tesserino.
8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, le sanzioni di cui al presente articolo sono
disposte ed irrogate ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 21
(Disposizioni finanziarie)
1. A decorrere dall’anno 2014 il gettito della tassa di concessione di cui all’articolo 13 è iscritto a carico dell’UPB 10101
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
2. A decorrere dall’anno 2014 i proventi della tassa di cui all’articolo 13 sono destinati alla copertura degli oneri derivanti
dallo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3.
3. Per gli altri interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall’anno 2014 l’entità della spesa è stabilita dalla legge
finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 2 e 3 sono iscritte a decorrere dall’anno
2014 nell’UPB 31001 dello stato di previsione della spesa.
5. Ai fini della gestione le somme derivanti dalle riscossioni degli introiti della tassa di cui al comma 1 e gli impieghi di cui
ai commi 2 e 3 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel Programma
Operativo Annuale (POA).
Art. 22
(Norme transitorie e finali)
1. Le tartufaie coltivate, così come definite dall’articolo 16, realizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge,
sono riconosciute tali anche in assenza della attestazione o della certificazione di cui all’articolo 18.
2. Le attestazioni di riconoscimento di cui all’articolo 17 rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono
rinnovate su istanza degli interessati nei termini e nei modi stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Fino al 31 dicembre 2013 continua ad applicarsi l’articolo 16 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la
valorizzazione dei tartufi).
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge. Fino all’adozione degli stessi, continuano ad applicarsi i provvedimenti attuativi posti in essere sulla
base delle disposizioni previgenti.
Art. 23
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 22, è abrogata la l.r. 22 luglio 2003, n. 16 (Norme in materia di
raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi).
2. …………………………………………………………………..