Testo storico
LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 6
Legge forestale regionale
( B.U. 10 marzo 2005, n. 25 )

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita’

Sommario

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Corpo forestale dello Stato)
Art. 4 (Piano forestale regionale)
Art. 5 (Ecocertificazione forestale)
Art. 6 (Gestione associata delle superfici boscate)
Art. 7 (Incentivi all’imboschimento ed alla produzione legnosa nelle zone non montane)
Art. 8 (Formazione forestale)
Art. 9 (Albo regionale delle imprese agricolo-forestali)

CAPO II
Tutela e gestione del bosco e demanio forestale regionale
Art. 10 (Tagli boschivi)
Art. 11 (Vincolo idrogeologico)
Art. 12 (Riduzione e compensazione di superfici boscate)
Art. 13 (Rimboschimenti realizzati con fondi pubblici)
Art. 14 (Libro regionale dei boschi da seme)
Art. 15 (Disposizioni di difesa fitosanitaria)
Art. 16 (Demanio forestale regionale)
Art. 17 (Vivai forestali regionali)
Art. 18 (Organizzazioni montane)

CAPO III
Difesa dei boschi dagli incendi
Art. 19 (Prescrizioni e divieti)

CAPO IV
Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi e nei centri abitati
Art. 20 (Tutela degli alberi ad alto fusto)
Art. 21 (Autorizzazione all’abbattimento)
Art. 22 (Potatura)
Art. 23 (Compensazione)
Art. 24 (Tutela delle siepi)
Art. 25 (Formazioni vegetali miste)
Art. 26 (Formazioni vegetali monumentali)
Art. 27 (Censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali)
Art. 28 (Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente)

CAPO V
Accertamento e sanzioni
Art. 29 (Accertamento delle infrazioni)
Art. 30 (Sanzioni)
Art. 31 (Applicazione delle sanzioni)

CAPO VI
Disposizioni finanziarie
Art. 32 (Norma finanziaria)

CAPO VII
Pagina 1 di 16
Norme finali
Art. 33 (Procedure)
Art. 34 (Norme finali e transitorie)
Art. 35 (Decorrenza degli effetti)
Art. 36 (Modifiche ed abrogazioni)
Allegato 1
Allegato 2

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 44 e del titolo V della Costituzione e nel rispetto delle norme comunitarie e di quelle statali relative a materie interferenti con la presente legge, disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell’assetto idrogeologico del territorio.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) albero ad alto fusto: una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia
nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza;
si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra;
b) albero secolare: un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la sua nascita o
piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell’allegato 1 alla presente legge;
c) arboreto da seme: un impianto specializzato per la produzione di sementi forestali selezionate;
d) arbusteto: qualsiasi formazione composta da specie arbustive avente lunghezza di almeno 10 metri,
larghezza superiore a 5 metri, ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al
20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;
e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di
origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri
quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle
chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi
tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette
caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i
castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie
coltivate, i vivai e gli orti botanici;
f) branca principale: il ramo che si diparte dal punto di inserzione della chioma nel fusto di un albero;
g) capitozzatura: la recisione della chioma in un punto qualsiasi del fusto di un albero od il taglio di una
branca principale;
h) castagneto da frutto in attualità di coltura: un impianto specializzato per la produzione di frutti costituito da
piante prevalentemente coetanee, di altezza non superiore a 6 metri, con sesto regolare non superiore a
metri 5 x 5, sottoposto alle ordinarie cure colturali aventi almeno cadenza annuale e idoneo alla raccolta dei
frutti con mezzi meccanici;
i) filare: qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;
l) formazione vegetale monumentale: gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali;
m) gruppo: qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive,
di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati
e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni
effettuate dalla base esterna dei fusti;
n) impianto di arboricoltura da legno: un impianto specializzato di specie arboree di pregio o a rapido
accrescimento, con caratteristiche di prevalente coetaneità, sesto di impianto regolare e cure colturali
ricorrenti, realizzato in terreni non boscati, finalizzato esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa;
o) siepe: qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri, composta da specie
arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo avente larghezza non superiore a 5 metri ed
altezza inferiore a 5 metri.
2. La Giunta regionale può modificare ed integrare le definizioni di cui al comma 1 in relazione a sopravvenuti
mutamenti di carattere scientifico.

Art. 3
(Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione secondo le modalità definite da apposita
convenzione tra la Giunta regionale ed il suddetto Corpo. La convenzione specifica le mansioni ed i compiti
che la Regione affida al Corpo, individuando altresì i campi di applicazione e gli oneri della stessa.

Art. 4
(Piano forestale regionale)

1. Per la valorizzazione e la tutela delle risorse forestali, per la definizione e la programmazione degli
interventi nel settore forestale, la Giunta regionale predispone, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, il piano forestale regionale che:
a) individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare e i complessi boschivi da sottoporre a
particolari forme di gestione e tutela finalizzate anche alla creazione di aree di collegamento ecologico
funzionali alla rete ecologica regionale;
b) definisce le tipologie degli interventi pubblici forestali;
c) definisce ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare;
d) contiene i piani colturali tipo per la gestione e la coltivazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti
forestali realizzati con finanziamento pubblico;
e) stabilisce gli indirizzi per la gestione del demanio forestale regionale e le priorità in merito alle eventuali
acquisizioni di nuovi terreni al demanio;
f) contiene gli indirizzi selvicolturali per la gestione sostenibile delle risorse forestali;
g) individua le risorse disponibili e gli interventi da realizzare, indicandone i beneficiari, l’intensità e il
massimale di aiuto, le spese ammissibili ed i soggetti attuatori, nonché le priorità e i criteri per la concessione
dei finanziamenti. Gli interventi finanziati al cento per cento possono essere affidati solo a enti pubblici.
2. Nei limiti di quanto imposto dai regolamenti, dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di
riferimento e di sostegno al settore forestale, la Regione destina prioritariamente i finanziamenti che
prevedono un totale carico pubblico al miglioramento ed alla manutenzione del demanio forestale regionale
e, in secondo ordine, agli altri boschi di proprietà pubblica ed a quelli gestiti in forma associata o consortile.
3. Il piano forestale è approvato secondo le procedure previste dall’articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46
(Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) ed è coordinato con i piani di bacino
previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo) e successive modificazioni, con i piani dei parchi previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette) e con i piani di gestione previsti dall’articolo 4 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, relativamente
alle aree della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 3 dello stesso.

Art. 5
(Ecocertificazione forestale)

1. Per ecocertificazione forestale si intende la certificazione dei sistemi e dei processi di gestione forestale
sostenibile.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità
di ecocertificazione forestale, gli organismi certificanti e le eventuali altre forme di certificazione.
3. Fino all’adozione dell’atto di cui al comma 2, l’ecocertificazione forestale è rilasciata da organismi
indipendenti, accreditati sulla base di norme e standard in sede internazionale, comunitaria o nazionale.
4. La Regione finanzia progetti di ecocer-tificazione forestale secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano
di cui all’articolo 4.
5. Le Comunità montane, le Province e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocerti-ficazione
forestale.

Art. 6
(Gestione associata delle superfici boscate)

1. La Regione incentiva la costituzione e l’avviamento di forme di gestione associata consortile delle foreste
tramite la concessione di un contributo quinquennale.
2. Il contributo di cui al comma 1, da concedersi su apposito bando e nei limiti delle risorse disponibili, ha
durata quinquennale e carattere scalare, dell’ordine del 20 per cento l’anno, ed è concesso ai consorzi che si
impegnano formalmente a gestire in forma associata le foreste in disponibilità per almeno venti anni con
priorità per quelli costituiti da imprenditori agricoli e per quelli che prevedono la partecipazione di enti pubblici,
quali garanti di una gestione forestale sostenibile delle foreste, e di cooperative di lavoro forestale, quali
garanti della professionalità dei lavori e della sicurezza nei cantieri forestali.

Art. 7
(Incentivi all’imboschimento ed alla produzione legnosa nelle zone non montane)

1. La Regione, tenuto conto dei dati dell’inventario forestale regionale, al fine di riequilibrare l’indice di
boscosità delle aree non montane incentiva l’impianto di boschi naturaliformi aventi finalità protettive, di
natura idrogeologica, paesaggistica ed ecologica, di tutela della fauna e finalità produttive. Gli impianti
realizzati potranno essere allevati a ceduo composto o ad altofusto a discrezione del proprietario, nei limiti di
quanto disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2.

Art. 8
(Formazione forestale)

1. La Regione promuove corsi di formazione forestale rivolti agli operatori del settore.

Art. 9
(Albo regionale delle imprese agricolo-forestali)

1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito l’albo regionale delle imprese che
operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società
cooperative, che operano nel settore agro-forestale ed ambientale in via continuativa o comunque
prevalente.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità
ed i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento dell’albo
medesimo.
4. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati di norma dall’ente
pubblico competente alle imprese iscritte all’albo di cui al comma 1.

CAPO II
Tutela e gestione del bosco e demanio forestale regionale

Art. 10
(Tagli boschivi)

1. Salvo quanto disposto all’articolo 12, è vietata la riduzione di superficie dei boschi esistenti, ovvero la
trasformazione dei boschi di altra qualità di coltura nonché la conversione dei boschi di alto fusto in ceduo e
dei cedui composti in cedui semplici o matricinati.
2. I tagli boschivi sono autorizzati dalle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 27 luglio 1998, n.
24 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel
territorio regionale), o dalle Province per il restante territorio con riferimento alle prescrizioni di massima di
polizia forestale emanate dalla Giunta regionale.
3. Per tagli boschivi di dimensioni limitate, l’autorizzazione di cui al comma 2 può essere sostituita da una
dichiarazione di inizio lavori, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. I tagli boschivi e le attività connesse, se autorizzati secondo quanto stabilito dalla seguente normativa e
dalle P.M.P.F, sono considerati tagli colturali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 149, comma 1, lettera c), del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137) e dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 71 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
5. Gli interventi selvicolturali nei boschi inclusi nella Rete Natura 2000 di cui all’articolo 3 del d.p.r. 357/1997
sono autorizzati ai sensi del comma 2. Fino all’adozione del piano forestale di cui all’articolo 4, comma 3,
della presente legge, la domanda è corredata con la valutazione di incidenza di cui all’articolo 6 del d.p.r. 12
marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.p.r. 357/1997) nel caso in cui
l’intervento interessi una superficie pari o superiore ai 1,5 ettari. Nel rilasciare le autorizzazioni gli enti
competenti di cui al comma 2 tengono conto di quanto indicato nei Piani di gestione dei siti della Rete Natura
2000. Fino all’adozione dei Piani gli atti autorizzativi contengono, qualora necessario, specifiche prescrizioni
tese alla salvaguardia degli habitat e delle specie protette del sito cui si riferisce la domanda.

Art. 11
(Vincolo idrogeologico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti a vincolo
idrogeologico.
2. Le modalità di governo e trattamento dei boschi sono definite, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, dalla Giunta regionale, che detta una disciplina anche per i castagneti da frutto, gli
impianti di arboricoltura da legno, le tartufaie naturali e controllate, i terreni pascolativi ed il pascolo, i terreni
cespugliati, il dissodamento ed il cambio di destinazione dei terreni saldi, la conduzione dei terreni agricoli.

Art. 12
(Riduzione e compensazione di superfici boscate)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Disciplina delle attività
estrattive), la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono
autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio,
esclusivamente nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) realizzazione di strade e piste forestali connesse all’attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli
incendi e alla realizzazione di opere pubbliche.
2. La riduzione di superficie boscata è soggetta a misure di compensazione ambientale, consistenti in
rimboschimenti compensativi su terreni nudi, di accertata disponibilità, da realizzarsi prioritariamente con
specie autoctone, sulla base di uno specifico progetto esecutivo e per una superficie calcolata secondo
quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, e dall’allegato A della l.r. 71/1997. I terreni da destinare a
rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all’interno del medesimo bacino
idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare.
3. Le Province, con l’autorizzazione alla riduzione della superficie boscata, prescrivono le modalità ed i tempi
di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito
cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere.
4. Le Province, qualora non siano disponibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo,
determinano un indennizzo pari al costo dell’acquisizione della disponibilità dei terreni, dell’esecuzione del
rimboschimento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabiliscono le modalità e i tempi per il
pagamento dell’indennizzo medesimo.
5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato alla realizzazione di rimboschimenti,
miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico forestale e di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
nonché all’acquisizione e demanializzazione di superfici boscate.

Art. 13
(Rimboschimenti realizzati con fondi pubblici)

1. I boschi realizzati, migliorati, trasformati e quelli convertiti all’altofusto, nonché gli impianti di arboricoltura
da legno realizzati con contributi finanziari pubblici, anche parziali, sono gestiti secondo un apposito piano
colturale.
2. Il piano, presentato dal proprietario o dal possessore del bosco, è approvato dall’ente che concede il
finanziamento.
3. I terreni rimboschiti prima dell’entrata in vigore della presente legge per effetto di atti di occupazione
temporanea o di sottomissione sono riconsegnati ai legittimi proprietari.
4. Qualora i rimboschimenti realizzati da almeno venti anni presentino una copertura o un attecchimento
inferiore al 20 per cento sono dichiarati falliti. Nei relativi terreni le Province autorizzano il ripristino delle
colture agrarie per almeno dieci anni a condizione che gli aventi diritto versino sul fondo provinciale di cui
all’articolo 12, comma 5, un importo pari ad euro 300,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno rimesso in
coltura. L’età del rimboschimento fallito può essere inferiore a venti anni qualora ciò sia previsto da
disposizioni della Commissione europea.

Art. 14
(Libro regionale dei boschi da seme)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di foreste è istituito il libro regionale dei boschi da
seme nel quale vengono iscritti i boschi, gli arboreti e le piante relative alle specie di cui all’articolo 20 da cui
approvvigionarsi di seme.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le
modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento del libro.

Art. 15
(Disposizioni di difesa fitosanitaria)

1. I proprietari o i possessori dei boschi o di formazioni vegetali monumentali hanno l’obbligo, entro sette
giorni, di dare comunicazione della presenza di organismi nocivi al servizio fitosanitario di cui alla l.r. 16
gennaio 1995, n. 11 (Istituzione del servizio fitosanitario regionale), il quale comunica al proprietario e all’ente
competente all’autorizzazione ai tagli boschivi gli interventi da effettuare anche in deroga alle prescrizioni
emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2.
2. Per la lotta al cancro colorato del platano “Ceratocystis fimbriata” di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole del 17 aprile 1998 (Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano
“Ceratocystis fimbriata”) i proprietari dei platani (Platanus sp. pl. e relativi ibridi) che intendono compiere
interventi di qualunque tipo, compresi quelli che coinvolgono l’apparato radicale, devono chiedere
l’autorizzazione al servizio fitosanitario regionale.

Art. 16
(Demanio forestale regionale)

1. I terreni ed i fabbricati che fanno parte del demanio forestale regionale sono gestiti dalle Comunità
montane, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico,
tutela e valorizzazione del territorio montano), secondo i piani di cui all’articolo 6, comma 2, lettera h), della
medesima legge regionale.
2. La gestione del demanio forestale regionale deve, in particolare, perseguire i seguenti fini:
a) difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
b) tutela paesistico-ambientale e storico-culturale;
c) valorizzazione e promozione delle attività agro-silvo-pastorali e dei prodotti primari e secondari da queste
ottenibili, in sintonia con le esigenze prioritarie di riqualificazione e rinaturalizzazione del patrimonio forestale
regionale;
d) protezione della fauna selvatica e salvaguardia del patrimonio biogenetico.
3. Gli utili ricavati dalla gestione del demanio sono destinati alla gestione del demanio stesso.
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale, la Giunta
regionale, su parere conforme della Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, determina i criteri di
riparto dei finanziamenti previsti per le finalità di cui ai commi 1 e 2.
5. La Regione acquisisce prioritariamente i boschi e gli arboreti iscritti nel libro di cui all’articolo 14 per
destinarli al proprio demanio forestale.

Art. 17
(Vivai forestali regionali)

1. I vivai forestali possono essere gestiti dall’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche
(ASSAM).
2. I vivai producono materiale di propagazione forestale destinato alla realizzazione di rimboschimenti,
imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato,
tartufaie; forniscono inoltre gratuitamente ai Comuni le piante richieste per l’attuazione di quanto disposto
dall’articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un
albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).

Art. 18
(Organizzazioni montane)

1. Le Comunanze, le Università degli Antichi Originari e le Associazioni Agrarie, comunque denominate,
partecipano anche sotto il profilo produttivo e di tutela ambientale, al raggiungimento delle finalità stabilite
dall’articolo 1 della presente legge.

CAPO III
Difesa dei boschi dagli incendi

Art. 19
(Prescrizioni e divieti)

1. Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353
(Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.
2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all’articolo 3 della
legge 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l’accensione di fuochi nei boschi o ad una
distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:
a) dell’accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse,
solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;
b) dell’accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale
vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;
c) dell’attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.
4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non
siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l’operatore assista di persona fino a
quando il fuoco sia completamente spento.
5. L’accensione del fuoco è sempre consentita nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in
metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale
derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto
materiale sia raccolto in cumuli e l’operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente
spento.
3. È consentita l’accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture
erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai
medesimi.
7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:
a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque
soggetti a dissesto idrogeologico;
b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei
terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;
c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e
corsi d’acqua;
d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5
ettari, per un periodo compreso tra l’evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.
8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all’articolo 3 della legge 353/2000.

CAPO IV
Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi e nei centri abitati

Art. 20
(Tutela degli alberi ad alto fusto)

1. Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle
seguenti specie: cipresso comune (Cupressus sempervirens); pino domestico (Pinus pinea); abete bianco
(Abies alba); tasso (Taxus baccata); agrifoglio (Ilex aquifolium); leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur);
cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus
pubescens) e relativi ibridi; castagno (Castanea sativa); faggio (Fagus sylvatica); acero campestre (Acer
campestre); acero napoletano o d’ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte
(Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); tiglio (Tilia spp.); albero di giuda (Cercis
siliquastrum); frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello
(Fraxinus ornus); olmo campestre (Ulmus minor); olmo montano (Ulmus glabra); ciliegio canino (Prunus
mahaleb ); sorbo domestico (Sorbus domestica); ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus
aria); sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia); carpino bianco (Carpinus betulus); carpinella (Carpinus
orientalis); carpino nero (Ostrya carpinifolia); bagolaro (Celtis australis); pioppo bianco (Populus alba); pioppo
tremolo (Populus tremula); ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana); corbezzolo (Arbutus
unedo); fillirea (Phyllirea latifolia); terebinto (Pistacia terebinthus); lentisco (Pistacia lentiscus); pino d’aleppo
(Pinus halepensis); gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba).
2. La protezione di cui al comma 1 si applica anche agli alberi messi a dimora ai sensi dell’articolo 23,
indipendentemente dalle loro dimensioni.
3. La protezione degli alberi ad alto fusto non secolari non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali, quali
ibridi e cultivar, nelle tartufaie coltivate e controllate, nei castagneti in attualità di coltura, negli impianti di
arboricoltura da legno, nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti
urbanistici vigenti.
4. Ai Comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai proprietari dei parchi e dei giardini di cui agli
articoli 10, comma 4, lettera f) e 136, comma 1, lettera b), del d.lgs. 42/2004, riconosciuti di interesse
culturale o di rilevante interesse pubblico ai sensi del citato decreto o della corrispondente normativa
previgente, la Regione, con proprio bando, concede contributi non superiori al 40 per cento delle spese
ammissibili per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria alla conservazione del patrimonio
arboreo. Gli interventi da effettuarsi sono definiti dalla struttura comunale competente sentito il Comando
stazione forestale competente per territorio. I privati che beneficiano del contributo devono assicurare la
fruizione pubblica del patrimonio arboreo migliorato.
5. La Giunta regionale modifica ed integra l’elenco di cui al comma 1 in relazione ai sopravvenuti mutamenti
di rilevanza scientifica o per perseguire una migliore tutela del paesaggio rurale marchigiano.
6. La Giunta regionale, di concerto con ANCI Marche, istituisce entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge un gruppo di lavoro che entro novanta giorni dalla sua istituzione predispone una proposta di
“Regolamento del verde urbano” per i Comuni delle Marche nel quale sono contenute disposizioni per la
tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nelle Marche.

Art. 21
(Autorizzazione all’abbattimento)

1. È vietato l’abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all’articolo 20, comma 1, senza l’autorizzazione
del Comune. In zona montana l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal
Comune. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave
menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta.
2. L’autorizzazione all’abbattimento è concessa nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche;
b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo
strutturale e vegetativo;
f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.
3. L’autorizzazione all’abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti competenti nei seguenti casi:
a) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
b) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed
impianti.
4. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni edilizie, in quelli
di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando
l’inesistenza di soluzioni alternative all’abbattimento degli stessi.
5. Gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione verificano l’inesistenza di soluzioni tecnicamente valide
diverse da quelle comportanti l’abbattimento degli alberi. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 gli
enti competenti indicano gli alberi da abbattere, contrassegnandoli con idoneo mezzo.
6. L’autorizzazione all’abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle
lettere a), h) e i) del comma 2 previa verifica sul posto dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione.

Art. 22
(Potatura)

1. Le piante ad alto fusto tutelate ai sensi dell’articolo 20 possono essere sottoposte a capitoz-zatura, in caso
di piante seccaginose da rivitalizzare, ed al taglio delle branche principali qualora non sia possibile ricorrere
ad altre modalità di taglio.
2. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali possono essere eseguite previa comunicazione agli
enti di cui all’articolo 21, comma 1.

Art. 23
(Compensazione)

1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero
abbattuto ai sensi dell’articolo 21 è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate
all’articolo 20, comma 1. La posa a dimora degli alberi comporta anche l’obbligo di assicurare gli eventuali
risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione.
2. Nell’autorizzazione all’abbattimento sono indicate le caratteristiche degli alberi da mettere a dimora, le
modalità ed i luoghi di impianto.
3. La piantagione compensativa di cui al comma 1 deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data
dell’autorizzazione all’abbattimento.

Art. 24
(Tutela delle siepi)

1. Al fine di salvaguardare l’integrità ecologica e paesistico-ambientale del territorio regionale, la tutela della
fauna selvatica, di prevenire la degradazione e l’erosione dei suoli, sono sottoposte a tutela le siepi ad
eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli
strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade e di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini
pubblici o privati.
2. È vietata l’estirpazione delle siepi senza l’autorizzazione del Comune. In zona montana l’autorizzazione è
rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di estirpazione rientra, oltre
ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità
vegetative delle siepi.
3. L’autorizzazione all’estirpazione è concessa nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche;
b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
d) siepi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
e) siepi irrimediabilmente danneggiate da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
f) siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.
4. Per ogni siepe è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella
estirpata. La piantagione compensativa deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data
dell’autorizzazione all’estirpazione. Nell’autorizzazione gli enti competenti indicano le caratteristiche delle
siepi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto.
5. Non è necessaria l’autorizzazione per il taglio di rinnovo e la potatura delle siepi.
Art. 25
(Formazioni vegetali miste)
1. Qualora una formazione vegetale sia costituita da due o più degli elementi definiti all’articolo 2, comma 1,
lettere a), b), d), i), m) ed o), singolarmente individuabili, per ognuno di essi si applica la relativa normativa.
Qualora tali elementi non siano singolarmente riconoscibili si applica la normativa relativa all’elemento
prevalente.
2. Le formazioni vegetali miste governate a ceduo, ma non costituenti bosco, sono trattate secondo le
modalità previste per i boschi cedui ai sensi dell’articolo 11, comma 2.

Art. 26
(Formazioni vegetali monumentali)

1. Nel territorio regionale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali così come definite all’articolo 2,
comma 1, lettera l), e censite nell’elenco di cui all’articolo 27.
2. È vietato effettuare qualsiasi intervento sulle formazioni vegetali monumentali o abbatterle senza
autorizzazione del Comune. In zona montana l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora
delegata dal Comune. L’autorizzazione è rilasciata solo in caso di eccezionale necessità o gravità.
3. Le Comunità montane e i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di foreste le
autorizzazioni rilasciate, ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 27.

Art. 27
(Censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le
modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento delle formazioni vegetali monumentali ed istituisce a
tal proposito un apposito elenco, periodicamente aggiornato.
2. La struttura regionale competente in materia di foreste provvede a notificare ai proprietari le formazioni
vegetali monumentali inserite nell’elenco con l’indicazione della specifica tutela.
3. Ogni formazione vegetale monumentale è contrassegnata con apposita targa di riconoscimento, fornita
dalla Giunta regionale.
4. I Comuni provvedono, d’intesa con i proprietari, alle spese necessarie per la manutenzione delle
formazioni vegetali monumentali utilizzando i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 30.

Art. 28
(Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente)

1. Ai fini della inedificabilità prevista dall’articolo 30, comma 14, i Comuni istituiscono, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, un registro contenente l’elenco degli alberi e delle formazioni
vegetali monumentali tutelate ai sensi del presente capo abbattute senza la prevista autorizzazione. Nel
registro sono indicati, per ciascuno di essi, l’esatta ubicazione e l’estensione dell’area di incidenza della
chioma.
2. Nei casi in cui l’area di incidenza della chioma non sia accertabile, la stessa viene stabilita con le modalità
previste dall’allegato 2 alla presente legge.

CAPO V
Accertamento e sanzioni

Art. 29
(Accertamento delle infrazioni)

1. L’accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente legge spetta al Corpo forestale dello
Stato.
2. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge trasmettono al Corpo forestale
dello Stato copia delle autorizzazioni, delle comunicazioni e delle denunce di inizio lavori rilasciate o ricevute,
dandone pubblicità sul proprio sito internet; il Corpo forestale dello Stato informa gli enti competenti
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sull’attività di vigilanza svolta e sui suoi risultati.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Corpo forestale dello Stato invia alla Giunta regionale una
relazione sulle risultanze dell’attività di sorveglianza effettuata nell’anno precedente.

Art. 30
(Sanzioni)

1. L’esecuzione di tagli boschivi senza l’autorizzazione, o senza la dichiarazione di inizio lavori di cui
all’articolo 10, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00; alla medesima sanzione è soggetto
chi inizia i lavori prima della data indicata nell’autorizzazione o nella dichiarazione di inizio lavori.
2. La violazione a quanto disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, è punita con una
sanzione da euro 100,00 ad euro 600,00. Gli enti competenti possono prescrivere l’esecuzione di lavori
riparatori e di opere necessarie ad evitare i danni di cui all’articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). Gli stessi enti
provvedono direttamente all’esecuzione delle opere a spese dell’interessato qualora questi non le esegua
con le modalità e nei termini prescritti.
3. La mancata realizzazione di rimboschimenti compensativi di cui all’articolo 12, comma 2, è punita con una
sanzione da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno non rimboschito.
4. La mancata comunicazione al servizio fitosanitario regionale della presenza di organismi nocivi, di cui
all’articolo 15, comma 1, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00. Il mancato rispetto delle
disposizioni impartite è punito con una sanzione da euro 500,00 ad euro 1.000,00.
5. La violazione delle norme di cui all’articolo 19 è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 1.000,00.
6. L’abbattimento senza l’autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 1, di un albero ad alto fusto protetto è
punito con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00. La mancata comunicazione prevista dall’articolo
21, comma 3, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00.
7. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali di una pianta di alto fusto protetta eseguita senza la
comunicazione di cui all’articolo 22, comma 2, è punita con una sanzione da euro 200,00 ad euro 400,00.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono aumentate di cinque volte se le violazioni riguardano un albero
secolare e di dieci volte se riguardano una formazione vegetale monumentale.
9. La violazione delle norme di cui all’articolo 23 è punita con una sanzione, per ogni albero, da euro 300,00
ad euro 2.000,00.
10. L’estirpazione di siepi tutelate senza l’autorizzazione di cui all’articolo 24, comma 2, è punita con una
sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni 20 metri di siepe abbattuta; la medesima sanzione si
applica anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri.
11. La mancata messa a dimora delle siepi a compensazione di quelle autorizzate all’estirpazione ai sensi
dell’articolo 24, comma 4, è punita con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni 20 metri di
siepe mancanti; la medesima sanzione si applica anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri.
12. L’utilizzazione turnaria di elementi o formazioni cedue non costituenti bosco in difformità dalle modalità di
trattamento fissate per i boschi cedui ai sensi dell’articolo 25, comma 2, è soggetta ad una sanzione
compresa fra il doppio ed il quadruplo del valore commerciale del materiale abbattuto.
13. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste ai commi 6, 8, e 10 chiunque, senza le prescritte autorizzazioni,
abbatta alberi o estirpi siepi tutelate dalla presente legge è soggetto all’obbligo di impiantare fino ad un
numero quadruplo di piante, ovvero fino al quadruplo della lunghezza della siepe, secondo le modalità
indicate dal Comune competente. L’inottemperanza all’obbligo di reimpianto, ovvero l’inosservanza delle
modalità a tal fine indicate dal Comune, è punita con una ulteriore sanzione pari ad un quinto di quella
applicata per gli alberi o le siepi abbattute abusivamente.
14. L’area di insidenza delle chiome delle piante o delle siepi abbattute abusivamente, rilevata direttamente,
quando possibile, o desunta tramite quanto indicato dall’allegato 2 alla presente legge, non può essere
destinata a fini edificatori o ad usi diversi da quelli in atto prima dell’abbattimento. Tale divieto si applica per i
quindici anni successivi all’abbattimento e viene annotato dall’ente competente all’irrogazione delle sanzioni
nel registro di cui all’articolo 28. Ogni violazione prevista dal presente comma è punita con una sanzione da
euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per ogni metro quadrato edificato abusivamente o destinato ad altro uso.

Art. 31
(Applicazione delle sanzioni)

1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di
cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale) . Gli enti competenti individuati nella presente legge esercitano le
funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dalle prescrizioni di
massima e polizia forestale di cui all’articolo 8 e seguenti del r.d.l. 3267/1923. I Comuni esercitano in tutto il
territorio regionale tale funzione anche nei riguardi di quanto disposto dall’articolo 30, commi 4, 5, 13 e 14.
2. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati dai Comuni all’incremento ed alla
valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione sulle formazioni vegetali
monumentali presenti nel proprio territorio.

CAPO VI
Disposizioni finanziarie

Art. 32
(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di
euro 2.740.153,29.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli
equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle
somme iscritte nelle UPB del bilancio di previsione per l’anno 2005 di seguito indicate, per gli importi a fianco
di ciascuna specificati:
a) UPB 1.04.07 per la somma di euro 200.000,00;
b) UPB 3.10.01 per la somma di euro 1.246.547,53;
c) UPB 3.10.02 per la somma di euro 103.605,76;
d) UPB 2.08.02, partita 1 dell’elenco n. 2, per la somma di euro 500.000,00;
e) UPB 3.09.03 per euro 690.000,00 quota parte delle somme assegnate dallo Stato per l’esercizio delle
funzioni conferite in materia di agricoltura, non impegnate entro l’esercizio finanziario 2004 e reiscritte nella
competenza dell’anno 2005.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte delle
entrate proprie della Regione e di quota parte degli stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore agricolo.
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5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte nelle UPB
3.10.01 e 3.10.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2005 a carico dei capitoli che la
Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell’UPB 2.08.02 sono ridotti di euro 500.000,00.

CAPO VII
Norme finali

Art. 33
(Procedure)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, sentita la
competente Commissione consiliare, approva il riparto annuale dei finanziamenti per gli interventi previsti
dalla presente legge e stabilisce le modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 5 della l.r.
31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell’attività
amministrativa regionale), nonché i termini entro i quali gli interventi finanziati devono essere avviati e
completati, a pena di decadenza o revoca dei benefici concessi ed eventuali disposizioni specifiche in
materia di ispezioni e controlli.
2. La scelta dei beneficiari e dei soggetti attuatori degli interventi forestali della presente legge, nonché di
quelli previsti dal piano di cui all’articolo 4, è effettuata nel rispetto delle normative comunitaria, nazionale e
regionale, laddove applicabili, e comunque con criteri di trasparenza ed imparzialità.
3. Ferme restando le specifiche disposizioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 1, la struttura
regionale competente in materia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione,
allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati, il rispetto degli obblighi previsti e la
veridicità delle dichiarazioni rese.
4. Ove si accerti il difetto di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi ovvero la
mancanza non sanabile di documentazione, o la non veridicità delle dichiarazioni rese, o il mancato rispetto
degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione per fatti imputabili al beneficiario, il dirigente della
struttura regionale competente dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento concesso e il recupero
delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della
concessione, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di
una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito.
5. La revoca di cui al comma 4 può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale
all’inadempimento riscontrato.

Art. 34
(Norme finali e transitorie)

1. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali e degli strumenti di pianificazione territoriale già
adottati o approvati, nelle parti in cui individuano o definiscono i boschi secondo la normativa vigente prima
dell’entrata in vigore della presente legge.
2. Nei boschi compresi nelle aree protette valgono le prescrizioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 11, comma 2. Gli enti gestori delle aree protette possono prevedere nei propri piani o regolamenti
prescrizioni diverse, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste.
3. I Comuni che hanno già istituito il registro di cui all’articolo 7 bis della l.r. 13 marzo 1985, n. 7
(Salvaguardia della flora marchigiana), introdotto dall’articolo 3 della l.r. 2 aprile 2001, n. 9, integrano il
registro medesimo sulla base di quanto previsto all’articolo 28.
4. All’interno dei perimetri urbani, fino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, si applicano
le disposizioni di cui alla l.r. 7/1985 e successive modificazioni.

Art. 35
(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti degli articoli 4, comma 2, 5, 6, 7, 8, 9, comma 4, 20, comma 4, 27, comma 4, decorrono dal
giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’esito positivo dell’esame
di compatibilità svolto dalla Commissione dell’Unione europea, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo.

Art. 36
(Modifiche ed abrogazioni)

1. L’articolo 10 della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), come
sostituito dall’articolo 4 della l.r. 2 aprile 2001, n. 9, è sostituito dal seguente:
“Art. 10
1. Le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme della presente legge sono così determinate:
a) per violazione dell’articolo 5 la sanzione amministrativa va da un minimo di euro 20,66 ad un massimo di
euro 123,95;
b) per violazione dell’articolo 7 la sanzione amministrativa va da un minimo di euro 20,66 ad un massimo di
euro 123,95.
Per l’irrogazione delle sanzioni si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33.”.
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 11 (Servizio fitosanitario
regionale) è inserita la seguente:
“f bis) la prescrizione ai proprietari dei boschi infestati da organismi nocivi ad eseguire determinati interventi
di lotta fitosanitaria, anche in deroga alle vigenti prescrizioni emanate dalla Giunta regionale, fatto salvo
quanto stabilito dalla normativa statale in materia di lotta fitosanitaria obbligatoria;”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo
economico, tutela e valorizzazione del territorio montano), è abrogata. Il comma 2 del medesimo articolo 5, è
abrogato.
4. Al numero 2) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica
dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel
territorio regionale), è soppressa la parola “sperimentali”.
5. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/1998, è abrogata.
6. Sono abrogate le l.r. 13 marzo 1985, n. 7 (Salvaguardia della flora marchigiana), 10 gennaio 1987, n. 8
(Modificazioni alla l.r. 13 marzo 1985, n. 7 riguardante: “Disposizioni per la salvaguardia della flora
marchigiana”) e 2 aprile 2001, n. 9 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 13 marzo 1985, n. 7 concernente:
“Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana” e alla l.r. 30 dicembre 1974, n. 52 concernente:
“Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali”) fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 34.