Osservazioni di TeA al Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 2833 recante: “Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” (Delibera di Giunta n. 944 del 21/06/2016)

Dopo aver letto con molta attenzione il “Progetto di Legge d’iniziativa della Giunta regionale n.2833”, abbiamo rilevato rispetto al “testo modificato”, che ci è stato presentato dall’Assessorato competente (Agricoltura, caccia e pesca) nelle due riunioni collegiali del 24/03 e del 27/05/2016 alle quali abbiamo partecipato (in quanto invitati), le seguenti modifiche:

  1. Art. 4 (modifica dell’art. 5 della L.R.24/1991) comma 2
    Il richiedente dovrà soffoscrivere per presa visione le prescrizioni contenute nel collaudo;
  2. Art. 11 (modifica dell’art. 13 della L.R. 24/1991 )
    E stata introdotta la lettera h) Tuber mesentericum dal 1^ settembre al 31 gennaio per tutte le zone;
  3. Art.22 (modifica dell’aft. 21 bis della L.R. 2411991)
    Non si condivide l’aver sostituito Ia parola “concede” con le parole “può concedere” in quanto non viene cosi rispettata Ia parola “concede” prevista nella L 752/1985 (Legge nazionale) a proposito della concessione della certificazione delle tartufaie coltivate e controllate.
    Per l’esattezza nella citata L 752/1985 si legge che le Regioni “rilasciano” e “non possono rilasciare” (cfr,. Art. 2 comma 4);
  4. Art. 24 (abrogazione dell’art. 24 quinquies della L.R. 2411991 )
    Non si condivide l’abrogazione di questo articolo che prevedeva (in passato) una “Conferenza regionale” sul tartufo con funzioni consultive e propositive.
    In particolare questo istituto dovrebbe servire a verificare ed aggiornare lo stato del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.
  5. Art. 25 (sostituzione dell’art. 24 sexies della L.R.2411991)
    Questo articolo si riferisce all’approvazione della “Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene” sentiti la Consulta di cui all’Art. 30, la Conferenza agricola di cui all’ art.39 della legge regionale n. 13 del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale.
    Perché non viene fatta menzione alle associazioni dei tartuficoltori maggiormente rappresentative a livello regionale? Ci pare non corretto (speriamo che sia SOLO una non voluta dimenticanza).
    Sul concetto poi di “potenzialmente tartufigene” va detto che ciò deve sottendere ad un approfondito e complesso studio tecnico, per cui ci chiediamo CHI sarà a redigere questa cartografia? Auspichiamo che siano dei tecnici esperti del settore in grado di fare uno studio geopedologico, climatico ecc. ecc..
    Questo aspetto merita sicuramente dei precisi chiarimenti anche in sede di articolato nella modifica proposta.
  6. Art. 29 (modifica dell’art. 30 della L.R. 24/1991)
    E’ stata modificata la composizione della Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo.COMPOSIZIONE:
    ………… Rappresentanti delle dei tartufai, delle associazioni associazioni maggiormente rappresentative degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste…………

    Non si fa alcuna menzione delle Associazioni dei tartuficoltori maggiormente rappresentative a livello regionale.

    TUTTO CIO’ PREMESSO

    TeA ribadisce con forza quello che abbiamo già detto sia all’Assessore Simona Caselli sia all’Assessore Paola Gazzolo e cioè, in estrema sintesi:

    La Regione Emilia-Romagna a differenza della contermine Regione Marche, non ha inteso coordinare, in questa importante fase legislativa sulla “tartuficoltura” la normativa di settore con quella forestale (cfr. Piano Forestale Regionale 2014-2020 in corso di approvazione).

    Era infatti una ottima occasione per introdurre nella L.R. modificativa della L.R.24/1991 due questioni ritenute da TeA pregiudiziali (per la loro importanza):

    1) il riconoscimento della “tartuficoltura” come attività agricola specializzata;

    2) L’inadeguatezza dell’aver assimilato le “tartufaie coltivate” agli impianti arboricoltura da legno così come definiti dall’art. 2, comma 5^ del D.lgs. 227 del 18/05/2001.

    Ci è stato detto (nella riunione con I’Assessorato del 24/03/2016) che riguardo al primo punto la Regione Emilia-Romagna non può legiferare in quanto ciò non è espressamente previsto a livello europeo e nazionale.

    Ci si domanda allora perché nella Regione Marche la L.R. N. 5 del03/04/2013 all’art. 1 dice espressamente che la tartuficoltura è attività agricola.

    Ancora riguardo poi al secondo punto, sempre la Regione Marche, con la L.R. N. 6 del 2310212005 ha legiferato riguardo a cosa si debba intendere per “bosco” o ancora meglio cosa NON si debba intendere per “bosco” e precisamente: i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e
    di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici.

    Ecco perché TeA ritiene che la “tartuficoltura” non debba essere assoggettata alle rigide norme delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, in quanto coltivazione agraria specializzata e pertanto sotto il profilo tecnicoagronomico, alla stregua della castanicoltura da frutto, della frutticoltura e della olivicoltura.
    Era I’occasione buona per introdurre nelle modifiche della L.R. 2411991 questi due semplici concetti rivolti ad un settore che purtroppo nella nostra Regione è ancora visto come una “nicchia” relegata ad un “limbo legislativo” che non aiuta certamente in chiarezza e trasparenza per una attività che invece sarebbe in grado di migliorare i boschi degradati del nostro Appennino, favorire il ringiovanimento e quindi di consegu enza limitare anche i danni idrogeologici e l’invecchiamento favorendo la permanenza su questi territori fragili di forze lavoro agricole e I’insediamento sia sui territori collinari e montani, ma anche nella pianura, di giovani che potrebbero trovare nella “tartuficoltura” motivo di
    grande interesse e non solo economico, per I’importanza ambientale di detta attività.
    Ci rendiamo disponibili a partecipare ad una eventuale Audizione promossa dalla Commissione referente per poter illustrare più in dettaglio le predette osservazioni.

    lL PRESIDENTE: Dott. Lucio Pierantoni
    lL CONSIGLIERE DELEGATO: Dottore Agronomo Maurizio Pirazzoli